LAVORO – Da qualche mese è stata approvata una nuova circolare INAIL che nel dettaglio affronta anche il tema delle nuove assunzioni disabili e descrive l’iter da seguire per accedere al bonus.
La circolare in questione, la n.30 del 25 luglio 2017, estende anche alle nuove assunzioni quelle che vengono definite come misure di sostegno. In pratica le misure già esistenti in materia di reinserimento occupazionale del lavoratore (iscritto) che consegua disabilità (infortuni sul lavoro o malattie) sono state ampliate ed ora le tutele vanno a toccare anche le nuove assunzioni.
In pratica, la Circolare INAIL n.30 del 25 luglio 2017 ha creato nel concreto quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Si parla di un vero e proprio sostegno alle imprese che operano in modo tale da favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti con disabilità da lavoro. Un sostegno quantificabile nella misura di copertura delle spese che le stesse aziende dovranno sostenere, al quale si affianca anche la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 75% delle spese stesse (rimborso INAIL che potrà toccare un tetto massimo di 150mila euro).
D’obbligo è una precisazione in materia contrattuale: si potrà parlare di erogazione di sostegno INAIL solo quando la natura del nuovo contratto di lavoro è identificabile nel lavoro subordinato (o parasubordinato), tipologie di lavoro flessibile e per i contratti a tempo determinato.
Qual è l’Iter da seguire per ottenere il Bonus INAIL nuove assunzioni disabili?
Ribadendo che tale sostegno economico è rivolto solo e soltanto alle aziende che intendono reinserire nel proprio organico un lavoratore che abbia conseguito una disabilità da infortunio sul lavoro e che il tetto massimo è stato fissato a 150mila euro, proviamo a descrivere brevemente l’iter da seguire per ottenere tale bonus.
Per prima cosa il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro deve dimostrare la sua disponibilità a collaborare con l’Istituto erogatore del bonus e con il lavoratore per quanto riguarda la realizzazione del “progetto di reinserimento lavorativo”. Nella documentazione da inviare è presente l’“allegato 1” nel quale si dovrà specificare la mansione futura del soggetto in questione (è necessaria una visita medica per verificare l’idoneità), la tipologia di contratto e la sua durata, la sede di lavoro e la produttività. Quanto appena detto compongono il quadro di informazioni che, sottoscritte dal datore di lavoro, dovranno essere allegate alla Sezione 5 della “Scheda Progetto”, la quale sarà valutata attentamente da una equipe multidisciplinare e da parte dell’amministrazione competente.
La Direzione territoriale competente valuterà il progetto elaborato e già passato al vaglio dell’equipe multidisciplinare e in caso di esito positivo della verifica approverà il progetto di reinserimento. L’approvazione è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro indicato e conforme alla normativa.
Al termine della procedura di verifica e accertamento del Progetto sarà richiesto al datore la copia autentica del contratto di lavoro. In allegato il datore è obbligato ad indicare il costo totale degli interventi e la loro durata (il tutto calcolato nell’ambito del progetto). Una procedura abbastanza complessa, che prevede verifiche di vario genere condotte nel minimo dettaglio. In assenza di anomalie procedimentali e di contenuto dei documenti inviati la Direzione Regionale adotterà il provvedimento che autorizza il datore di lavoro alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per il reinserimento della persona disabile (modifiche strutturali come ad esempio l’installazione di montascale per disabili, o di strumenti e software che possano facilitare il lavoro del dipendente).
Quando è possibile richiedere l’anticipazione e il rimborso delle spese?
Il datore di lavoro può richiedere l’anticipazione solo dopo l’approvazione del progetto e dopo l’avvenuta autorizzazione alla realizzazione degli interventi. La circolare specifica che ai fini del rimborso è necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento che autorizza alla realizzazione degli interventi. Provvedimento che come anticipato sarà emanato solo in seguito alla sottoscrizione delle parti del contratto di lavoro.
In caso di differimento della prestazione di lavoro a termine successivo a quello della stipula del contratto in questione, il rimborso potrà essere richiesto solo al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione. Si evince che tutto è subordinato al contratto di lavoro, in assenza del quale nessuna anticipazione o rimborso potranno essere richiesti. Quello che è espressamente richiesto è l’effettiva adibizione del lavoratore alla mansione specificata