Scatta da oggi, 6 agosto, il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar.
L’articolo 9 bis al decreto di luglio prevede l’impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all’interno di strutture ricettive – al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici. Rimangono senza obbligo di green pass le chiese e gli oratori.
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Cos’è – È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Come si ottiene – Il pass viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino – passati 15 giorni dalla somministrazione – o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo di avere il green pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e, dice il decreto, «ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute».
– Tramite Il sito del Governo (Con identità digitale o con tessera sanitaria o documento di identità)
– Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
– Tramite App Immuni
– Recupera l’AUTHCODE
– Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie
Italia – La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
– Ristoranti, bar e servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso: Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che «i titolari o i gestori dei servizi e delle attività » per le quali serve il certificato «sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni». Dunque spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.
– spettacoli aperti al pubblico, arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.
– Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
.- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici.
Trasporti dal 1 settembre, ma non su tutti Il Green Pass sarà dal 1 settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. E’ quanto prevede la bozza del nuovo dl sul Green Pass che il Cdm si appresta a varare. L’obbligo non applica per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica.
Scuola – Tutto il personale della scuola e dell’università, «al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione», dovrà avere ed esibire il Green pass. «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato». E’ quanto prevede la bozza del decreto sull’obbligo del green pass per la scuola e l’università in discussione al Cdm.
I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno invece utilizzare il green pass
- La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
- La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Europa – Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.
Come verificare? L’App gratuita del Governo VerificaC19 – Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Scarica l’app gratuita “VerificaC19” dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.
Apri l’app “VerificaC19”.
Nella schermata iniziale premi il tasto “Avvia scansione”, si attiverà la fotocamera.
Inquadra il codice QR del green pass con la fotocamera del cellulare.
Se il green pass è regolare e in corso di validità, l’app mostrerà la scritta “Certificato valido” e nome, cognome e data di nascita dell’intestatario.