MARCHE – Si vota solo nella giornata di domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00 alle 23.00 e il voto disgiunto è nullo.
Le indicazioni per esprimere correttamente il voto nella prossima tornata elettorale per l’elezione del Consiglio e del presidente della Giunta regionale delle Marche sono riportate sul sito www.elezioni.marche.it. Curato dalla Regione, riporta la normativa, il procedimento, le informazioni, gli atti e le pubblicazioni elettorali. Sezioni dedicate sono riservate alle Prefetture e ai Comuni.
Sul sito è possibile reperire anche i manifesti e le riproduzioni delle schede delle cinque circoscrizioni elettorali marchigiane, insieme ai dati delle precedenti elezioni (Regionali 2000 – 2005 -2010, Politiche 2008, Europee 2009). Attraverso il sito, nella notte dello scrutinio elettorale (lo spoglio inizia alle ore 23.00 di domenica 31 maggio), i cittadini potranno seguire l’evoluzione dei dati in tempo reale e condividerli attraverso i principali social network (facebook, twitter, google+, whatsapp). Aggiornamenti saranno inoltre reperibili sul canale istituzionale www.facebook.com/PaginaUfficialeRegioneMarche e sull’account ufficiale https://twitter.com/RegioneMarcheIT.
LE MODALITA' DI VOTO L’elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identificazione. Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita, deve richiederla all’Ufficio elettorale del Comune di residenza. L’elettore ha queste opportunità. Può votare per una delle liste provinciali e per il candidato a presidente collegato alla lista votata; può votare solo per il candidato a presidente, senza alcun voto di lista. In questo caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato; può votare solo per una lista provinciale. In tale caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a presidente collegato alla lista stessa. Può inoltre esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, o il nome e cognome, di uno dei candidati a consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata. È nullo il voto disgiunto, cioè quello espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a presidente non collegato alla lista stessa.