MARCHE – La giunta regionale ha recentemente varato il calendario venatorio 2016/2017 che stabilisce una stagione di caccia dal 1° settembre 2016 al 9 febbraio 2017.
L’atto, che è stato inviato lo scorso mese all’esame della II Commissione consiliare permanente “con l’intento, per la prima volta – come aveva sottolineato l’assessore alla caccia, Moreno Pieroni in quella occasione – di approfondire la discussione su uno degli atti di programmazione più attesi e di condividere le scelte che interessano le esigenze del mondo venatorio, quelle ambientali di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e quelle dell’attività agricola”, è stato approvato dalla Giunta accogliendo quanto raccomandato dalla suddetta Commissione.
La deliberazione individua le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, l’ora di inizio e termine della giornata venatoria, i periodi e le modalità di addestramento dei cani. “Si conferma l’impostazione fino ad ora adottata dalla Regione Marche – aggiunge Pieroni – che può vantare uno dei migliori calendari venatori apprezzato a livello nazionale , con alcune novità introdotte quest’anno, sia nelle giornate di apertura anticipata che nelle specie di fauna selvatica.” In tal senso, infatti. è stata reintrodotta come specie cacciabile anche la Pernice rossa (Alectoris rufa).
La programmazione dell’attività tiene anche conto dei pareri espressi dall’Ispra e dall’Osservatorio faunistico regionale, delle leggi di settore, delle direttive europee e della normativa di riferimento.
In dettaglio le specie di selvaggina cacciabili e le giornate di caccia:
tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 23 ottobre; merlo: dal 18 settembre al 31 dicembre; quaglia: dal 11 settembre al 29 dicembre; alzavola, germano reale e marzaiola:dal 1 settembre al 23 gennaio 2017; ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio: dal 1 settembre al 11 settembre- dal 1 0ttobre al 30 gennaio 2017-dal 1 Febbraio al 09 febbraio 2017; lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano pernice rossa: dal 18 settembre al 04 dicembre; allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre; volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino: dal 18 settembre al 30 gennaio 2017; moretta: dal 15 Ottobre al 30 Gennaio 2017; combattente: dal 18 Settembre al 31 Ottobre; cinghiale: nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica per la Provincia di Pesaro Urbino e di Ancona dal 02 Novembre 2016 al 29 Gennaio 2017- Provincia di Macerata dal 23 Ottobre 2016 al 22 Gennaio 2017; Provincia di Fermo e di Ascoli Piceno dal 16 Ottobre 2016 al 15 Gennaio 2017.
coturnice: dal 2 ottobre al 20 novembre; beccaccia:dal 2 ottobre al 31 dicembre; dal 1 gennaio al 19 gennaio 2017, con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi di alcune condizioni climatiche.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili: a settembre: giovedì 1 – sabato 3 – domenica 4 – mercoledì7 – sabato 10 – domenica 11 – domenica 18 -mercoledì21 -sabato24 – domenica25 -mercoledì28; dal 1 ottobre al 30 gennaio 2017: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì; dal 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Il prelievo della tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola è consentito l’i 1, 3, 4, 7 e 10 settembre dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30; nel giorno 11 settembre dalle ore 5:30 alle ore 12:00. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
Le quantità:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre, coturnice e pernice rossa – n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre, 5 per la coturnice e 5 per la pernice rossa; per le specie lepre e pernice rossa tali limiti non si applicano nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna e coniglio selvatico – n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale – n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore – n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene – n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi – n. 8 capi complessivi;
4) colombacci – n. 6 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) – n. 2 capi giornalieri ( dal 2 al 20 gennaio). Il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore.
Il giorno 11 settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, anche con l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie di coltivazioni erbacee, sui terreni coltivati a girasole trebbiati e con presenza di stocchi, nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechino danni alle colture. Esclusivamente per il giorno 11 settembre il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) ad alta visibilità.Nei giorni 1, 4, 5, 8 e 9 febbraio 2017 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7:00 alle ore 17:45. Relativamente alle giornate di febbraio, per la specie colombaccio, il carniere massimo giornaliero deve essere limitato a 5 capi per cacciatore.La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Caccia al cinghiale è consentita nelle forme braccata, girata, individuale, occasionale e di selezione che rimanda a quella già stabilita con un provvedimento lo scorso maggio. Sono inoltre previstele Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.) in cui vigono diverse e specifiche prescrizioni che si riferiscono, tra le altre, alla preapertura non consentita se non per gli ungulati; agli appostamenti fissi, al’uso di munizioni a pallini in piombo in alcune aree; al divieto per alcune specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula). La deliberazione prevede ulteriori prescrizioni nelle ZPS soprattutto in relazione alle immissioni faunistiche e alla circolazione motorizzata fuori strada.