MARCHE – La Giunta regionale ha approvato la nuova disciplina che istituisce un regime di aiuto in de minimis agricolo per l’indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali (figli di randagi) agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese agricole.
Nella categoria allevamenti vengono ora ricompresi anche gli allevamenti bufalini essendo equiparabili in tutto alle specie bovine. Per poter rimborsare coloro che hanno già subito danni e che hanno già presentato domanda di indennizzo e considerando la difficoltà di distinguere il morso del cane randagio dal lupo, si è stabilito, con il regime in de minimis in prima applicazione, di concedere gli aiuti anche per i danni causati da cani randagi o ferali. L’aiuto viene riconosciuto quando esiste un nesso causale diretto, evidenziato dal morso, tra la morte dell’animale e l’aggressione diretta del lupo o del cane randagio o ferale; l’accertamento viene effettuato da una autorità pubblica (veterinari dell’Asur).
Soddisfatta per l’approvazione, dopo il lungo iter amministrativo, l’assessore all’Agricoltura, Maura Malaspina, che ha sottolineato come la Regione abbia, con questo atto, modificato l’impostazione precedente, dove questi danni venivano indennizzati al massimo per il 50 per cento. “Con la delibera approvata dalla Giunta regionale, ora si è stabilito di indennizzare gli allevatori danneggiati dagli animali protetti con una intensità massima di aiuto dell’80 per cento dei costi ammissibili, fino alla capienza dell’importo disponibile nel 2014, secondo l’ordine cronologico della predazione, per le domande ritenute ammissibili, dopo il completamento della documentazione necessaria nei termini prescritti. Le risorse in parte sono disponibili e in parte verranno coperte con il prossimo bilancio di previsione, con l’obiettivo di liquidare complessivamente le annualità 2013, 2014 e, gradualmente, anche i futuri danni che si prevedono anche per il 2015”. Inoltre la delibera approvata determina, con maggior dettaglio, i criteri per la concessione degli aiuti. In particolare: individua le misure di prevenzione da attuare, da parte dei beneficiari, per limitare l’attacco dei selvatici; determina i costi ammissibili all’indennizzo, calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi, l’intensità (l’ottanta per cento del danno appunto ) e le condizioni per l’aiuto; le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo, per l’accertamento del danno e del nesso di causalità. La semplificazione delle procedure è sottolineata dal fatto che vengono demandate al dirigete competente: la determinazione annuale degli indennizzi sulla base dei suddetti criteri; la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni; la definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del de minimis nel settore agricolo (Reg UE 1408/2013). “L’importante – conclude l’assessore Malaspina – è che, con l’approvazione del nuovo regime di aiuto, si potrà procedere all’indennizzo sia delle domande rimaste inevase negli anni scorsi, sia delle nuove domande che verranno inoltrate a causa di nuovi eventi di predazione che, purtroppo, ancora non si riescono a contenere”.