MARCHE â La Giunta regionale ha approvato la nuova disciplina che istituisce un regime di aiuto in de minimis agricolo per lâindennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali (figli di randagi) agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese agricole.
Nella categoria allevamenti vengono ora ricompresi anche gli allevamenti bufalini essendo equiparabili in tutto alle specie bovine. Per poter rimborsare coloro che hanno giĂ subito danni e che hanno giĂ presentato domanda di indennizzo e considerando la difficoltĂ di distinguere il morso del cane randagio dal lupo, si è stabilito, con il regime in de minimis in prima applicazione, di concedere gli aiuti anche per i danni causati da cani randagi o ferali. Lâaiuto viene riconosciuto quando esiste un nesso causale diretto, evidenziato dal morso, tra la morte dellâanimale e lâaggressione diretta del lupo o del cane randagio o ferale; lâaccertamento viene effettuato da una autoritĂ pubblica (veterinari dellâAsur).
Soddisfatta per lâapprovazione, dopo il lungo iter amministrativo, lâassessore allâAgricoltura, Maura Malaspina, che ha sottolineato come la Regione abbia, con questo atto, modificato lâimpostazione precedente, dove questi danni venivano indennizzati al massimo per il 50 per cento. âCon la delibera approvata dalla Giunta regionale, ora si è stabilito di indennizzare gli allevatori danneggiati dagli animali protetti con una intensitĂ massima di aiuto dellâ80 per cento dei costi ammissibili, fino alla capienza dellâimporto disponibile nel 2014, secondo lâordine cronologico della predazione, per le domande ritenute ammissibili, dopo il completamento della documentazione necessaria nei termini prescritti. Le risorse in parte sono disponibili e in parte verranno coperte con il prossimo bilancio di previsione, con lâobiettivo di liquidare complessivamente le annualitĂ 2013, 2014 e, gradualmente, anche i futuri danni che si prevedono anche per il 2015â. Inoltre la delibera approvata determina, con maggior dettaglio, i criteri per la concessione degli aiuti. In particolare: individua le misure di prevenzione da attuare, da parte dei beneficiari, per limitare lâattacco dei selvatici; determina i costi ammissibili allâindennizzo, calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi, lâintensitĂ (lâottanta per cento del danno appunto ) e le condizioni per lâaiuto; le modalitĂ per la presentazione delle domande di indennizzo, per lâaccertamento del danno e del nesso di causalitĂ . La semplificazione delle procedure è sottolineata dal fatto che vengono demandate al dirigete competente: la determinazione annuale degli indennizzi sulla base dei suddetti criteri; la definizione dei tempi e delle modalitĂ di presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni; la definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del de minimis nel settore agricolo (Reg UE 1408/2013). âLâimportante â conclude lâassessore Malaspina â è che, con lâapprovazione del nuovo regime di aiuto, si potrĂ procedere allâindennizzo sia delle domande rimaste inevase negli anni scorsi, sia delle nuove domande che verranno inoltrate a causa di nuovi eventi di predazione che, purtroppo, ancora non si riescono a contenereâ.