DIRITTO – In diritto privato, la prescrizione è un istituto che prevede l'estinzione di alcuni diritti a causa del trascorrere del tempo e dell'inerzia del titolare.
Il solo trascorrere del tempo infatti non è sufficiente a produrre come effetto la perdita di un diritto soggettivo, a meno che il titolare stesso ponga in essere un comportamento inerme, non usufruendo del proprio diritto e non dimostrando pertanto la propria volontà al non perderlo. Difatti, la prescrizione non si verifica nel caso in cui il titolare eserciti il proprio diritto (o manifesti la propria volontà di farlo) entro il termine di prescrizione, il quale dipende a sua volta dal tipo di diritto considerato.
Com'è ben noto, essa ha per oggetto tutti i diritti soggettivi, fatta esclusione per i cosiddetti diritti indisponibili (di cui fanno parte, ad esempio, i diritti della persona ed il diritto alla libertà personale), il diritto di proprietà ed alcuni diritti d'azione (come l'azione di nullità di cui all'articolo 1422 c.c.). Inoltre, in quanto istituto di diritto pubblico, non può essere derogabile, prolungabile ovvero abbreviabile in via convenzionale, e vi si può rinunciare solo dopo che sia maturata, ai sensi degli articoli 2936 e 2937 del c.c.
Anche la decadenza, proprio come la prescrizione, comporta la perdita di un diritto a causa dell'inerzia del titolare, ma la prima costituisce un onere importo dalla legge ovvero concordato dalle parti per acquisire il potere di esercitare il diritto, mentre la seconda può essere interpretata come una sanzione per il titolare del diritto soggettivo che ne abbia omesso l'esercizio nel tempo. Inoltre ai sensi dell'articolo 2965 c.c., la prescrizione è impedita unicamente con il compimento dell'atto previsto che ne comporta la definitiva cessazione.
Fatta questa doverosa premessa, nel diritto tributario sono in prevalenza previsti termini di decadenza, basti pensare al diritto al rimborso IRPEF per il contribuente. In tale ambito inoltre, la normativa è stata più volte rivoluzionata negli ultimi anni, contribuendo così alla nascita di diversi termini di decadenza per le diverse imposte istituite. Dato il funzionamento dei due istituti, nel momento in cui l'atto viene compiuto e conseguentemente viene impedita la decadenza, la prescrizione diviene operante. Ne consegue pertanto che, una volta rispettato l'eventuale termine di decadenza, il diritto di credito dell'Amministrazione Finanziaria divenuto definitivo è soggetto alla prescrizione specificamente prevista dalla legge, o in mancanza di espressa previsione, quella ordinaria decennale.
Detto questo, i termini di prescrizione per la riscossione dei tributi sono stabiliti dalle singole leggi di ogni imposta e, nella quasi totalità dei casi, decorrono dalla notifica della cartella di pagamento ovvero dalla notifica di accertamento esecutivo. Il termine per la riscossione del tributo resta regolato dalla generale disciplina del codice civile come statuito dall'articolo 8, comma 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui "le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile".
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