ECONOMIA – Come se nel mondo del gioco d'azzardo non ci fossero già sufficienti incongruenze, evidentemente anche tutto ciò che lo circonda, ed in questo si sta parlando di un discorso fiscale, è anch'esso incongruente laddove sono state rilevate parecchie “diversità” tra i dati dichiarati da numerosi gestori di slot machine e quelli forniti dai concessionari.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare la propria comunicazione con i contribuenti e soprattutto l'emersione degli obblighi tributari da parte dei migliori casino online, consente ai vari operatori di slot di motivare ed eventualmente regolarizzare le incongruenze riscontrate e relative al 2011 riducendo le sanzioni ed evitando i costi di un contenzioso alquanto dispendioso.
L'anomalia particolarmente riscontrata, è dovuta all'applicazione del chiamato “forfait”: in effetti il concessionario è l'unico mezzo autorizzato a certificare i compensi percepiti dai propri incaricati, così come risulta dalle letture telematiche della rete che collega le apparecchiature da intrattenimento, secondo il principio della competenza economica ed in base alla ripartizione concordata tra le parti coinvolte. Come si evince dalla circolare “Metodologia di controllo per le sale giochi e biliardi” la lettura delle giocate effettuate da ogni singola apparecchiatura, nonché quella sulle vincite distribuite, è assolutamente indispensabile affinché i medesimi concessionari possano determinare da un lato gli importi dovuti all'Erario a titolo i Preu e di canone spettante all'Agenzia, dall'altro il residuo di spettanza dei “terzi raccoglitori” a lui collegati. Quando questo non “sia possibile”, e quindi viene meno l'accesso ai contatori per per la lettura dei dati, il concessionario è tenuto a determinare, appunto per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfettaria, secondo i criteri definiti da appositi Decreti Direttoriali. Ne consegue che, entro i termini stabiliti per il versamento del Preu relativo al periodo durante il quale si sia ripristinato l'accesso ai contatori per la lettura dei dati effettivi degli apparecchi e delle macchinette installate nei casino italiani con bonus gratis, il concessionario è tenuto all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo di forfait e, quanto effettivamente dovuto. Emerge, quindi, come in caso di mancata lettura delle apparecchiature ai fini dell'assolvimento del Preu, il concessionario sia tenuto a rendicontare e prelevare dai propri terzi raccoglitori l'imposta in base ai suddetti imponibili forfettari, ma tali rendicontazioni non possono valere ai fini della certificazione dei compensi. Nè può valere in generale il principio che, all'atto del ripristino della lettura dei contatori, il conteggio reale venga ripristinato.
Ed ancora, un apparecchio che passa di location da un esercizio ad un altro in mancanza di lettura, determinerà a danno del primo esercizio l'applicazione del forfait ed a vantaggio del secondo uno “scarico” di compensi. Solo recentemente una parte dei concessionari ha previsto l'attuazione di due diverse tipologie di rendicontazione: quella con applicazione del forfait ai fini dell'assolvimento del Preu e quella delle letture effettive ai fini della determinazione dei compensi della filiera con la predisposizione del cosiddetto venticinquesimo rendiconto (quello annuale) da inviarsi ai gestori ed esercenti in tempo utile per la rilevazione dei ricavi dell'esercizio precedente.
A maggio inoltrato, come per l'esercizio precedente, non risultano ancora inviati da alcuni concessionari i rendiconti riepilogativi dell'anno 2015. Fintanto che il sistema informatico di collegamento e rendicontazione non risulterà uniforme sul territorio, continueranno ad insorgere “pericolose anomalie” con le conseguenti potenziali contestazioni tributarie.