ATTUALITA' â Stai per acquistare la tua prima casa? Al di lĂ di una serie di elementi da valutare , è bene sapere che in presenza di alcune condizioni, sono previste una serie di agevolazioni che consentono di pagare imposte ridotte sullâatto dâacquisto.
Una volta individuata la casa, che sia messa in vendita da un privato, da una agenzia immobiliare o che sia stata individuata su internet o tramite uno dei tanti siti di case da vedere in rete, come per esempio sul sito www.casedavedere.it/tivoli.htm dobbiamo tenere presente queste agevolazioni. Chi acquista da un privato (o da unâazienda che vende in esenzione Iva) deve versare unâimposta di registro del 2%, anzichĂŠ del 9%, sul valore catastale dellâimmobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è unâimpresa con vendita soggetta a Iva, lâacquirente dovrĂ versare lâimposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anzichĂŠ al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
A CHI SONO RIVOLTE
Per godere dellâagevolazione per lâacquisto della "prima casa", lâacquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui lâacquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dallâacquisto.
IMMBOLI AMMESSIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile)
A/3 (abitazioni di tipo economico)
A/4 (abitazioni di tipo popolare)
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
A/6 (abitazione di tipo rurale)
A/7 (abitazioni in villini)
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per lâacquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. Eâ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dellâabitazione principale e che questâultima sia stata acquistata beneficiando dellâagevolazione "prima casa".
Lâ agevolazione non è ammessa, invece, per lâacquisto di unâabitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
QUANDO SI DECADE
Lâacquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dellâimmobile:
â in caso di mendacitĂ delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dellâatto
â in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato lâimmobile entro 18 mesi dellâacquisto.
In caso di decadenza:
â è dovuta la differenza tra lâimposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per lâatto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora
â se la cessione è soggetta a IVA, è dovuta la differenza dâimposta non versata (ossia la differenza tra lâimposta calcolata in base allâaliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dallâapplicazione dellâaliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.